Cos’è una Startup?

Quella che sembra all’apparenza una domanda dalla risposta semplice e scontata in realtà non lo è affatto. Non puoi fare business e metterti in proprio se prima non possiedi una chiara visione di cosa sia una start-up. Una start-up nel settore economico-imprenditoriale è un’organizzazione aziendale temporanea che mira a diventare una grande impresa, legata alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico con un business model scalabile e ripetibile. In origine, il termine veniva usato per indicare un’attività di nuova istituzione con un prodotto molto tecnologico ed all’avanguardia nel settore informatico. Con il passare del tempo questo termine ha perso la restrizione settoriale ed include diversi ambiti. Una start-up è una fase di test per trovare gli elementi della strategia vincente per conquistare il mercato ed espandersi in larga scala.

Una start-up innovativa deve avere delle specifiche caratteristiche così come ci suggerisce il Ministero dello Sviluppo Economico:

  • La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013);
  • La società deve essere costituita e può svolgere attività per non più di 5 anni (modificato dal d.l. 3/2015);
  • Deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);
  • Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • Non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • Deve avere l’oggetto sociale esclusivo o prevalente e lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.


Oltre ai requisiti cumulativi, l’impresa deve possedere almeno uno tra i “requisiti alternativi”, che identificano il carattere “innovativo” dell’attività:

  1. Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
  2. Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  3. Essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Quali sono le agevolazioni riconosciute alle Start-up innovative?

Le start-up innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento:

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese;
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11.06.2014, n. 16/E, precisa che l’eventuale perdita dei requisiti da parte della società determina la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Ne consegue che, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro medesimo, scatta l’obbligo di pagamento (nei termini ordinari) dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale camerale. A suffragio della succitata circolare dell’Agenzia delle Entrate, è intervenuto un comunicato stampa congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere del 12.06.2014, dal quale si desume che, per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti camerali si deve intendere esteso a tutti gli atti depositati da tali società al Registro delle Imprese (essendo anche l’incubatore certificato una società di capitali), incluso il bilancio d’esercizio. L’esonero dal pagamento degli oneri legati all’attività imprenditoriale di tali tipi di società e degli incubatori certificati è previsto anche per gli atti successivi all’iscrizione al Registro delle Imprese, tra cui l’aumento di capitale sociale. La durata massima delle esenzioni dal pagamento di bolli e diritti camerali è di 5 anni, a partire da quello in cui è avvenuta l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. L’esenzione dal pagamento dei bolli e dei diritti camerali per tutti gli atti depositati al Registro delle Imprese è espressamente prevista dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale, permanendo fin quando la società conserva lo status di start-up/pmi innovativa.

Se sei interessato ad avere maggiori dettagli lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

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